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25 maggio 2011

Sfruttamento di marchi a rischio di riciclaggio

a cura di Ennio Vial

Cipro rappresenta da un po’ di tempo un potenziale paradiso per le holding e le trading. Tutto è nato lo scorso anno quando il D.M. 27.7.2010 è intervenuto sulle black e white list italiane legittimando, di fatto, l’utilizzo di società cipriote. E’ appena il caso di ricordare che la Finanziaria 2008 ha innovato il mondo delle black e white list previste dal nostro ordinamento tributario razionalizzando e semplificando il sistema. Il nuovo art. 168 bis introdotto dall’art. 1, co. 83 L. 244/2007 individua due nuove categorie di Paesi virtuosi:
• gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (comma 1);
• gli Stati che oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni, sono caratterizzati da un livello di tassazione adeguato (comma 2).
La Finanziaria ha, inoltre, modificato le norme che facevano riferimento a vecchie white o black list per collegarle al nuovo art. 168 bis. Questo decreto, tuttavia, non ha ancora visto la luce. L’art. 1, co. 88, L. 244/2007 stabilisce che le disposizioni si applicano dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. contenente le nuove white list.

Per recepire il mutato contesto internazionale, il D.M. 27.7.2010 ha espunto Cipro da tutte le black list italiane. Ciò significa, ad esempio, che le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale a Cipro non devono più dimostrare all’Amministrazione Finanziaria italiana di aver tagliato i ponti con l’Italia, essendo piuttosto il fisco a dover assolvere l’onere della prova per legittimare un accertamento.

Priva di efficacia pratica è stata l’espunzione di Cipro dalla blacklist di cui al D.M. 23.1.2002 relativa al regime di indeducibilità dei costi da paradisi fiscali previsto dall’art. 110 c-. 10 e seguenti del tuir. Il regime, infatti, per espressa previsione normativa, non trova applicazione ai paesi comunitari. L’innovazione più interessante è stata invece la fuoriuscita di Cipro dalla black list di cui al D.M. 21.11.2001, ossia quella che individua i paradisi fiscali ai fini della disciplina sulle controlled foreign companies di cui all’art. 167 e 168 del tuir; la disciplina in commento si risolve, in sintesi, nella previsione di una tassazione per trasparenza in capo ai soci italiani dei redditi prodotti dalla struttura estera.

L’utilizzo di un veicolo cipriota per una attività di holding o di trading era quindi fortemente penalizzato in quanto i redditi prodotti subivano la tassazione nel nostro Paese. La situazione non è in realtà mutata significativamente in quanto, a partire dall’esercizio 2010, trova applicazione la nuova disciplina cfc white list prevista dal comma 8 bis dell’art. 167 che, in buona sostanza, estende il regime della tassazione per trasparenza a tutte le società estere, a prescindere dal paese di residenza, se sono verificate contemporaneamente due condizioni, ossia un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia e lo svolgimento di una attività non operativa. Se, da un lato, non possiamo nascondere che la holding e (secondo gli orientamenti di Telefisco 2011) anche la trading rientrano in questo regime, dobbiamo ricordare che la c.d. cfc white list non trova applicazione per i meri rapporti di collegamento ma solo per quelli di controllo. Inoltre, la disapplicazione della tassazione per trasparenza è possibile dimostrando attraverso un interpello preventivo che la struttura estera non è una costruzione di puro artificio. Si tratta, in effetti, di una condizione meno stringente rispetto allo svolgimento di una effettiva attività commerciale prevista per la cfc black list.

Ma perché Cipro? Basti solo segnalare la presenza di una aliquota di imposizione sui redditi societari del 10%, l’assenza di ritenute in uscita sui dividendi per norma interna, la presenza di una pex sulle plusvalenze molto generosa e l’applicabilità delle direttive comunitarie in materia di flussi di dividendi interessi e canoni.
 

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