13 luglio 2015

Il conferimento ed il recesso negli studi associati

Focus N. 28 del 12.07.2015 a cura di Ruggero Viviani - pag. 25

Il conferimento ed il recesso negli studi associati - Focus N. 28 del 12.07.2015 a cura di Ruggero Viviani - pag. 25€ 10,00

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Le fattispecie del conferimento e del recesso rappresentano casi frequenti in pratica, nella vita di una associazione professionale. Il conferimento della clientela non è una fattispecie espressamente disciplinata dal legislatore fiscale nell’ambito delle associazioni professionali, diversamente da quanto accade nel caso della cessione della clientela e del recesso dallo studio associato. Negli ambiti appena più sopra indicati la disciplina fiscale dell’operazione trova fondamento, rispettivamente, nell’art. 54, comma 1-quater del tuir e nell’art. 17, comma 1, lett. l) del tuir. L’amministrazione finanziaria ha precisato che la gratuità costituisce una condizione fondamentale per l’irrilevanza fiscale del conferimento (C.M. n. 8/E/2009). Con riguardo al recesso, al contrario, l’irrilevanza fiscale dell’operazione può emergere solo nel caso in cui l’importo corrisposto o il valore normale dei beni assegnati al professionista recedente siano superiori al valore attribuito al conferimento iniziale. Sono diversi i nodi problematici riguardanti la fattispecie del recesso, con riferimento all’applicazione dell’Iva e della ritenuta alla fonte, che verranno analizzati nel presente intervento. E’ rilevante che alcune fattispecie non siano ancora state ben delineate dal legislatore (ma anche dalla prassi e dalla giurisprudenza), come la natura giuridica delle associazioni professionali. Sussistono ancora perplessità in merito alla linea divisoria che separa l’ambito delle imprese dall’ambito delle libere professioni, sulla base dell’orientamento della cassazione contenuto nella sentenza n. 2860/2010. Infatti, utilizzando una metafora, se la classificazione di un’attività economica deriva da una analisi del singolo caso, occorre tener conto delle diverse varietà di grigio che separano ciò che è sicuramente bianco da ciò che è sicuramente nero. Pertanto, possiamo affermare che lo studio legale rappresentato dall’avvocato che si avvale del lavoro di una segretaria e dei beni strumentali necessari per l’esercizio della propria attività (auto, arredamento dell’ufficio, computer, ecc. …) può appartenere senz’altro all’esercizio tradizionale dell’attività professionale, caratterizzato dallo specifico appeal del professionista, basato sulle sue qualità professionali e relazionali, grazie alle quali riesce ad acquisire una certa clientela, legata a lui da uno stretto rapporto fiduciario. Un laboratorio di analisi cliniche, costituito da numerosi medici, dal personale amministrativo nonché dai soci, dai collaboratori esterni, ecc. … e da strutture rilevanti caratterizzate da immobili, macchinari, attrezzature e quant’altro, può invece appartenere al diverso ambito delle imprese. La clientela, nel caso di specie, è attratta dalla struttura e non dalle specifiche qualità personali del libero professionista che vi opera al suo interno. Nel presente intervento ci occuperemo di quello che possiamo definire l’esercizio tradizionale delle libere professioni, intendendo con detta accezione quell’attività nella quale il libero professionista è legato alla propria clientela dall’intuitus personae.
Categorie:Professionisti
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