2 febbraio 2015

Il punto sulle verifiche della detassazione degli investimenti ambientali con particolare riguardo al settore fotovoltaico

Focus N. 5 del 02.02.2015 a cura di Michele Sonda - pag. 25

Il punto sulle verifiche della detassazione degli investimenti ambientali con particolare riguardo al settore fotovoltaico - Focus N. 5 del 02.02.2015 a cura di Michele Sonda - pag. 25€ 10,00

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Continua l’interesse dell’Agenzia delle Entrate per la corretta applicazione della norma agevolativa riguardante la cosiddetta Tremonti Ambientale. La verifica del calcolo del beneficio fiscale, e il controllo sull’operato (anche formale) del contribuente, si stanno rivelando aspetti di particolare importanza in quanto il metodo di calcolo del sovraccosto (a parte l’obbligo dell’applicazione di un approccio incrementale) non è stato fissato dalla norma istitutiva della disciplina. Questa infatti, pur sancendo che tutto il fulcro dell’agevolazione è dato dal calcolo del maggior costo sostenuto dall’imprenditore per acquistare un cespite rispettoso dell’ambiente, rispetto ad uno di pari utilità del tutto indifferente agli effetti ambientali del suo utilizzo, individua l’elemento in questione in maniera del tutto sfuocata. Purtroppo proprio sul calcolo del sovraccosto, da un paio d’anni a questa parte, si stanno concentrando le attenzioni dei verificatori. La misura fiscale in commento fu introdotta dall’art. 6, co. 13-19 della L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) e successivamente soppressa dal D.L. 83/2012 a valere per gli investimenti effettuati successivamente al 26 giugno 2012. A fini accertativi quindi si tratta di periodi d’imposta ancora potenzialmente rettificabili dagli ispettori fiscali (dal 2010 in avanti). La norma era volta a premiare quegli imprenditori di piccole/medie dimensioni in regime di contabilità ordinaria (non i professionisti) che si fossero dimostrati particolarmente attenti, nei loro piani di investimento, alle tematiche ambientali e che quindi avessero investito risorse, poi detassate, destinate alla salvaguardia ambientale. Ai sensi del comma 15 dell’art. 6 della L. 388 del 2000 non sono ammessi al beneficio gli investimenti ambientali obbligatori, in quanto previsti da specifiche norme di legge e il motivo è chiaro in quanto si tratta di una norma premiale nei confronti delle imprese di piccole e medie dimensioni che spontaneamente si attivano per un maggiore rispetto ambientale. Nella pratica la detassazione in commento si risolve all’interno della dichiarazione dei redditi in una variazione in diminuzione del reddito d’impresa da indicare nel quadro RF dell’UNICO.
Categorie:Bilancio
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