27 febbraio 2017

IRI, primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Focus n. 8 del 27.02.2017 a cura di Michele Bana - pag. 17

IRI, primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Focus n. 8 del 27.02.2017 a cura di Michele Bana - pag. 17€ 10,00

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L’art. 1, co. 547, lett. b), L. 232/2016, ha introdotto l’art. 55-bis del DPR 917/1986, con l’obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, mediante la tassazione proporzionale, con l’aliquota del 24% degli utili trattenuti all’interno delle medesime. È, inoltre, previsto che sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili IRI, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata IRI, al netto delle perdite IRI residue. Nel corso del Telefisco del 2.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per calcolare il plafond di deducibilità delle distribuzioni di utili, il reddito IRI dell'anno deve essere assunto nel proprio importo lordo. Conseguentemente, il suddetto plafond di deducibilità è pari al reddito di impresa del periodo d’imposta (da assumere con segno negativo in caso di perdita) a cui occorre aggiungere gli imponibili IRI (tassati al 24%) degli anni precedenti, non ancora prelevati, detratte però le perdite riportabili a nuovo. È stato, inoltre, confermato che le perdite vanno sottratte nel calcolo del plafond solo quando sono ancora riportabili. Dopo il loro utilizzo in compensazione, infatti, il plafond IRI si determina sommando solamente gli imponibili dichiarati (che sono già al netto delle perdite).
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