12 ottobre 2015

La disciplina civilistica della liquidazione di società

Focus N. 37 del 12.10.2015 a cura di Michele Bana - pag. 48

La disciplina civilistica della liquidazione di società - Focus N. 37 del 12.10.2015 a cura di Michele Bana - pag. 48€ 10,00

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La liquidazione societaria costituisce la fase conclusiva della vita di un’azienda, durante la quale questa cessa di rappresentare un complesso organico destinato alla produzione di reddito, ed entra nella fase – attuata da uno o più liquidatori – di realizzo delle attività e conseguente pagamento delle passività: l’eventuale attivo che residua dopo la liquidazione del patrimonio sociale deve essere assegnato ai soci, proporzionalmente al capitale conferito da ciascuno di essi. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le regole inerenti la liquidazione delle società di capitali sono state significativamente riformate dal D.Lgs. 17.1.2003 n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3.10.2001, n. 366: infatti, con semplificazione rispetto alla precedente normativa, è stata introdotta, nel contesto degli artt. 2484 -2496 c.c., una disciplina unitaria destinata a regolare lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione di tutte le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.). Con l’effetto che, a seguito di tale riforma del diritto societario, come precisato anche nelle premesse al principio contabile nazionale Oic 5, rubricato ai bilanci della liquidazione, è possibile affermare che: (i) è riconosciuto ai liquidatori il potere di compiere tutti “gli atti utili” per la liquidazione della società, ivi comprese operazioni organizzative come conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni ed aumenti di capitale, finalizzati alla conservazione del valore dell’impresa ed al miglior realizzo delle attività aziendali; (ii) può essere disposto dall’assemblea dei soci l’esercizio provvisorio dell’intera impresa (o per uno o più dei suoi rami), ovvero può essere adottato ogni altro atto necessario alla conservazione del valore dell’azienda in funzione del “migliore realizzo” (affitto di azienda); (iii) sono stati precisati i poteri degli amministratori nel periodo intercorrente tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la data di effettuazione delle consegne ai liquidatori, orizzonte temporale nel quale essi conservano il potere di gestire la società “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”; (iv) è stata dettagliatamente elencata la documentazione che gli amministratori devono consegnare ai nominati liquidatori non prima però dell’iscrizione, nel registro delle imprese, della nomina e dei poteri di quest’ultimi (libri sociali e scritture contabili, rendiconto sulla gestione relativo all’ultimo periodo anteriore alla gestione di liquidazione e situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società); (v)l’assemblea dei soci, in sede di nomina dei liquidatori può stabilire anche i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori in ordine alle modalità di realizzo delle attività e gli atti necessari per conservare il valore dell’impresa, fra i quali l’esercizio provvisorio; (vi) è stata espressamente prevista la revocabilità, a maggioranza, dello stato di liquidazione, fermo restando il diritto dei creditori, anteriori all’iscrizione della deliberazione di revoca nel registro delle imprese, di opporsi alla predetta decisione entro 60 giorni dall’iscrizione della stessa; (vii) l’obbligo di redazione dei bilanci intermedi o annuali di liquidazione ed il contenuto essenziale della relazione sulla gestione, con la richiesta di indicare e motivare in nota integrativa i diversi criteri di valutazione adottati; (viii) è stata prevista una disciplina per la distribuzione ai soci di acconti sulle quote di riparto finale che non è più subordinata all’avvenuto pagamento dei creditori sociali o all’accantonamento delle somme destinate a pagarli. La procedura di liquidazione rappresenta una fase necessaria per le società di capitali, mentre risulta soltanto facoltativa per le società di persone: i soci di società di persone possono, infatti, in luogo dell’avvio della normale procedura di liquidazione, decidere di alienare l’intero patrimonio sociale e di soddisfare i creditori durante l’esercizio dell’attività ordinaria della società ovvero, in alternativa alla dismissione del patrimonio sociale, i soci possono convenire che uno di essi o un terzo acquisti l’attivo e si accolli il passivo. In tale ultima circostanza, è necessario, però, che i creditori sociali acconsentano la liberazione della società e dei soci personalmente responsabili delle obbligazioni accollate dal socio o dal terzo.
Categorie:Operazioni straordinarie
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