18 maggio 2015

La trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta alla luce degli ultimi interventi del legislatore, della prassi e della dottrina

Focus N. 20 del 18.05.2015 a cura di Ruggero Viviani - pag. 32

La trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta alla luce degli ultimi interventi del legislatore, della prassi e della dottrina - Focus N. 20 del 18.05.2015 a cura di Ruggero Viviani - pag. 32€ 10,00

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E’ noto che i diversi obiettivi previsti dalle norme tributarie rispetto alle norme di bilancio possono generare delle differenze temporanee poste tra l’imputazione di un costo nel conto economico e la sua deduzione fiscale. Dette differenze, per effetto del principio della competenza economica generano, a loro volta, nell’ambito del bilancio, l’iscrizione di attività patrimoniali per imposte anticipate. L’operazione incide anche sul conto economico e, di conseguenza, sul reddito civilistico. Con particolare riguardo alle attività patrimoniali che scaturiscono dalla distanza di tempo intercorrente tra la loro imputazione in bilancio e la deduzione del correlativo costo rinviato fiscalmente per il futuro, il legislatore è intervenuto con l’obiettivo di anticipare la liquidabilità delle imposte derivanti dai disallineamenti suddetti, in alcuni casi specificamente previsti dalla norma.Di conseguenza, attraverso il decreto milleproroghe (D.l. 225/2010) il legislatore ha inteso trasformare in crediti d’imposta le attività patrimoniali appena più sopra citate, limitatamente a talune fattispecie, con riferimento alle società che conseguono perdite di bilancio. L’obiettivo della presente trattazione è quello di analizzare la normativa, recentemente modificata ed integrata dalla L. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), considerando altresì i chiarimenti pubblicati dall’agenzia delle entrate (l’ultimo dei quali è rappresentato dalla C.M. n. 17/E/2014).
Categorie:Bilancio
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