29 marzo 2016
Nota di variazione Iva, tra vecchia e nuova disciplina
Focus N. 12 del 29.03.2016 a cura di Michele Bana - pag. 20
Nota di variazione Iva, tra vecchia e nuova disciplina - Focus N. 12 del 29.03.2016 a cura di Michele Bana - pag. 20 | € 10,00 + IVA |
La Legge di Stabilità 2016 ha riscritto la normativa riguardante la rettifica di operazioni fatturate, inserendo alcune importanti innovazioni, la cui entrata in vigore non è, uniforme, bensì differenziata. In particolare, è previsto che nel caso del cliente (cessionario o committente) dichiarato fallito o ammesso al concordato preventivo, la nota di variazione Iva può essere emessa dalla data di avvio della procedura concorsuale, se questa è aperta successivamente al 31 dicembre 2016: in caso contrario, si continuerà ad applicare la disciplina previgente, fondata sul presupposto dell’infruttuosità, che continua a rimanere, in ogni caso, la regola base per le procedure esecutive.
Le altre modifiche apportata all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, come quelle riguardanti la risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, sono, invece, già efficaci dallo scorso 1° gennaio 2016.
Le altre modifiche apportata all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, come quelle riguardanti la risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, sono, invece, già efficaci dallo scorso 1° gennaio 2016.
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