24 febbraio 2017

L’ammortamento ritardato è indeducibile

Il Fatto e il Diritto n. 4 del 24.02.2017 a cura di Gianfranco Antico

L’ammortamento ritardato è indeducibile - Il Fatto e il Diritto n. 4 del 24.02.2017 a cura di Gianfranco Antico€ 6,00

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L'omessa istituzione del registro cespiti ovvero la tardiva iscrizione delle quote di ammortamento nel suddetto registro preclude la deducibilità del costo per ragioni di certezza sostanziale, poiché la previa annotazione, da una parte, evita prassi elusive e distorte, dall’altra parte, consente la verifica della condizione di ammortamento. La Corte ha precisato che, per i “contribuenti tenuti ad allegare alla dichiarazione il conto economico, la deduzione di costi e oneri è subordinata, altre che all’imputazione degli stessi a conto economico, all’osservanza dell’obbligo di contabilizzazione nelle scritture nelle quali è prescritto debba avvenire la registrazione”. Dunque, la deducibilità fiscale degli ammortamenti è consentita se è avvenuta la corretta iscrizione a libro cespiti. Se questo non avviene è inficiato il rispetto del criterio dell’inerenza. E’ conseguentemente legittima la ripresa a tassazione dell’Ufficio, nonostante l’inclusione tra i componenti negativi a conto economico (Corte di Cassazione, sentenza n.24385 del 30 novembre 2016).
Categorie:Bilancio  –  Giurisprudenza
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