2 dicembre 2016
L’IVA pagata prima del giudicato estingue il reato
Il Fatto e il Diritto n. 24 del 02.12.2016 a cura di Gianfranco Antico
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La causa di non punibilità configurata dall’art.13, del D.Lgs. n.74/2000, come modificato dal D.Lgs.158/2015, ha portato i massimi giudici della Cassazione a ritenere che il pagamento del debito tributario assume la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia – per i procedimenti in corso al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della “novella” – dopo tale limite, purché prima del giudicato (Corte di Cassazione, III Sez.Penale, sentenza n.40314 del 28.09.2016).
Categorie:Giurisprudenza – Iva
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