10 marzo 2017

L’omessa o intempestiva risposta preclude la successiva allegazione

Il Fatto e il Diritto n. 6 del 10.03.2017 a cura di Gianfranco Antico

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L'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, salva la facoltà concessa al contribuente di depositare in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Corte di Cassazione, sentenza n.21271 del 20.10.2016).
Categorie:Giurisprudenza
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