23 giugno 2017
La responsabilità del liquidatore per il versamento delle ritenute
Il Fatto e il Diritto n. 12 del 23.05.2017 a cura di Gianfranco Antico
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L'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 configura un'obbligazione civilistica e non tributaria per fatto proprio del liquidatore, derivante dall'applicazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e richiede la contemporanea presenza di tre condizioni: a) l'esistenza e la definitività del debito tributario in capo alla società; b) la presenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione; c) l'utilizzazione di tali attività per scopi diversi dal pagamento delle imposte dovute. Per questi motivi è responsabile il liquidatore che paga i fornitori piuttosto che l’Erario (sentenza della Corte di Cassazione III, Sez. Penale n.23161 dell’11 maggio 2017).
Categorie:Accertamento – Giurisprudenza
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