13 ottobre 2017

Senza la così detta “prova di resistenza” è comunque legittimo l’accertamento senza contraddittorio

Il Fatto e il Diritto n. 20 del 13.10.2017 a cura di Gianfranco Antico

Senza la così detta “prova di resistenza” è comunque legittimo l’accertamento senza contraddittorio - Il Fatto e il Diritto n. 20 del 13.10.2017 a cura di Gianfranco Antico€ 6,00

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L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni, fermo restando che la violazione dell’obbligo di contraddittorio, per i tributi armonizzati, che comporta l'invalidità dell'atto, sussiste solo se il contribuente abbia fornito la così detta prova di resistenza, cioè abbia enunciato le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Ordinanza della Corte di Cassazione n.20267 del 22 agosto 2017).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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