15 dicembre 2017

Acconto IVA 2017 anche per le società soggette a split payment

Memory n. 366 del 15.12.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 6 della Legge n. 405/1990 ha introdotto l’obbligo di pagamento di un acconto sull’Iva relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Conseguentemente, per il 2017, l’adempimento in parola deve essere assolto entro il prossimo 27 dicembre 2017. L’importo dell’acconto da versare può essere determinato utilizzando il metodo storico o quello previsionale, oppure quello delle operazioni effettuate nel corrente mese di dicembre o trimestre, a seconda della tipologia di contribuente, sino al 20 dicembre 2017. Tra i soggetti esonerati dal versamento dell’acconto IVA vi sono, tra gli altri, coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con il sistema di split payment o della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 che impone alle Pubbliche Amministrazioni e alle altre società di cui all’art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/72 l’obbligo di versare, direttamente all’Erario, l’Iva che addebitata in fattura dal loro fornitore. Conseguentemente, i soggetti passivi che nel corso dell'anno hanno effettuato esclusivamente operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment sono esonerati, di fatto, dal versamento dell'acconto IVA. Anche i fornitori che hanno iniziato dall'1.7.2017 ad emettere in via esclusiva fatture con l'applicazione del predetto meccanismo non sono tenuti al versamento dell'acconto IVA, qualora adottino il metodo "previsionale" (art. 6 co. 3 della L. 405/90) per la sua determinazione. L’art. 5, co. 2-bis, del D.M. 23 gennaio 2015, ha previsto, invece, una specifica modalità di determinazione dell’acconto IVA a carico dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment identificati ai fini IVA (Pubbliche Amministrazioni e alle altre società di cui all’art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/72) che devono tener conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti. Peraltro, limitatamente all’acconto IVA 2017, se viene effettuato il versamento dell’anticipo IVA sulla base del metodo storico, occorre determinare l’importo da versare tenendo conto anche dell’ammontare dell’imposta relativa agli acquisti soggetti a split payment, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, per i contribuenti mensili, o nel terzo trimestre 2017, per i contribuenti trimestrali.
Categorie:Iva
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