19 aprile 2018

Assegno di ricollocazione: dal 03 aprile si applica l’istituto a regime con nuove agevolazioni

Memory n. 116 del 19.04.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

A decorrere dallo scorso 03.04.2018, al termine di una prima fase di sperimentazione su un campione di lavoratori, trovano piena applicazione le disposizioni in materia di assegno di ricollocazione, nella nuova formulazione prevista dal D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015. L’assegno di ricollocazione, secondo le citate disposizioni, si applica ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato. I soggetti che rientrano nei requisiti potranno ottenere un assegno, a copertura di servizi di affiancamento e ricerca, che verrà erogato, nel concreto, al soggetto gestore dei servizi a risultato occupazionale ottenuto. Ricordiamo che con la delibera n. 1 del 17.02.2017, ANPAL ha approvato il documento che individua gli importi dell’assegno di ricollocazione che possono essere riconosciuti con il raggiungimento del risultato occupazionale: i) in caso di assunzione a tempo indeterminato, l’importo può ammontare da 1.000 a 5.000 euro; ii) in caso di contratto a termine superiore a 6 mesi, l’importo varia da 500 a 2.500 euro; iii) in caso di contratto a termine inferiore a 6 mesi e superiore a 3 mesi, l’importo è compreso tra 250 e 1.250 euro. Segnaliamo che con l’articolo 1, comma 136, legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto una nuova agevolazione per favorire la nuova occupazione di lavoratori a rischio esubero tramite riconoscimento di un incentivo sia per il lavoratore (esenzione IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione e contributo pari al 50% del trattamento CIGS che sarebbe spettato al lavoratore) che per il datore di lavoro che assume (esonero contributivo del 50% nel limite massimo di 4.030 euro annui per 12 o 18 mesi a seconda del tipo di assunzione). In tali circostanze, viene consentita la possibilità al lavoratore di accedere anticipatamente all’assegno di ricollocazione (in deroga quindi al periodo di percezione di quattro mensilità NASPI). La fruizione dell’istituto è inoltre assicurata ai beneficiari del Reddito d’inclusione.
Categorie:Lavoro
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