3 settembre 2014

Bonus IRPEF: le modalità di recupero del credito erogato ai lavoratori

Memory n. 223 del 03.09.2014 a cura di Omar Rigamonti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 11.07.2014 ha fornito alcune importanti precisazioni in relazione alle modalità di restituzione del bonus IRPEF di 80 euro mensili spettante ai lavoratori subordinati e parasubordinati (e alle categorie di lavoratori che verranno meglio specificate nel proseguo) ai sensi dell’articolo 1 del DL n. 66 del 24.04.2014. Secondo la citata disposizione, i contribuenti che percepiscono le categorie di reddito indicate dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 (meglio specificate con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 8 e 9 del 2014) possono beneficiare di un credito massimo di 80 euro mensili fino ad un reddito complessivo di 24.000 euro, mentre spetta in misura decrescente fino ad azzeramento per i lavoratori che percepiscono redditi tra i 24.000 ed i 26.000 euro. In riferimento alla restituzione del bonus, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la compensazione con cui i sostituti d’imposta recuperano le somme corrisposte ai lavoratori non sconta i limiti ordinari (ovvero l’importo massimo annuale di 700.000 euro, né il divieto di utilizzo dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro). Viene specificato, inoltre, che il recupero del bonus viene effettuato esclusivamente tramite modello F24 in compensazione con qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello, anche in sezioni diverse da quella denominata “Erario”.
Categorie:Lavoro
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