29 giugno 2016

Causa di scioglimento delle società e potere di controllo del conservatore sulle delibere del CDA

Memory n. 196 del 29.06.2016 a cura di Franca Recenti

La fase liquidatoria delle società di capitali ha inizio, come noto, al verificarsi di una causa di scioglimento che può essere di ordine giuridico o di natura economico- amministrativa. Nello specifico, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 2484, co. 1, c.c., la liquidazione delle società di capitali può prendere avvio: i) per il decorso del termine (art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.); ii) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2484, co. 1, n. 2, c.c.); iii) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea (art. 2484, co. 1, n. 3, c.c.); iv) ecc..). Le cause di scioglimento appena descritte non operano più di diritto, ma acquistano efficacia (ponendo la società in stato di liquidazione), soltanto a decorrere dall’iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese: i) delle dichiarazione degli amministratori con la quale quest’ultimi accertano la sussistenza di una delle citate cause di scioglimento; ii) della delibera di scioglimento anticipato deliberata dai soci, ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 6 c.c.. Peraltro, il sistema disegnato dalla riforma del diritto societario: i) rimette, in primo luogo, agli amministratori l’onere della ricognizione dell’intervenuta causa di scioglimento e della relativa iscrizione nel Registro delle imprese; ii) demanda, in seconda battuta, all’assemblea appositamente convocata le definitive determinazioni (art. 2485 c.c.). A fronte di ciò, la giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Emilia 29.2.2016) ha recentemente precisato che deve reputarsi illegittimo il provvedimento con il quale il Conservatore rigetta l’iscrizione della delibera del Cda con la quale è accertata la causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, nonostante lo stesso sia fondato sul parere del MISE n. 94215/2014, che richiede una specificazione dei motivi che impediscono tale conseguimento. E ciò sia perché, così facendo, il Conservatore si spinge oltre il controllo formale rimessogli dalla legge, ex art. 11 del DPR 581/1995, sia perché l’accertamento definitivo circa la sussistenza della causa di scioglimento è rimessa alla sovrana determinazione dell’assemblea sociale appositamente convocata dagli amministratori. Dello stesso avviso anche il Tribunale di Milano (decreto del 21.3.2016) secondo cui a prescindere da qualsiasi valutazione circa la condivisibilità o meno delle indicazioni fornite nel parere MISE n. 94215/2014, occorre considerare che l’art. 2485 c.c. riconosce agli amministratori una specifica ed esclusiva competenza “dichiarativa” il cui mancato esercizio dà luogo a specifica responsabilità risarcitoria. Cosicché il contenuto dell’accertamento non pare sindacabile dal Conservatore in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, ma solo controvertibile in sede contenziosa.
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