2 novembre 2017

Cessione d’azienda: cambio di rotta dei giudici sulla mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti

Memory n. 315 del 02.11.2017 a cura di Omar Rigamonti

La responsabilità del cessionario con riferimento ai debiti tributari, nell’ambito dell’operazione di cessione d’azienda, è stata completamente rivisitata dall’art. 14 del DLgs 18.12.1997, n.472, così come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015. Secondo la richiamata disposizione: i) il cessionario è responsabile solidale per i debiti fiscali del cedente relativi all’anno della cessione e dei due antecedenti e per i debiti contestati con atto dell’Amministrazione finanziaria anche se relativi a periodi anteriori (detti limiti non si applicano alla cessione eseguita in frode al Fisco); ii) l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. In tema di responsabilità solidale per imposte e sanzioni del cessionario di azienda ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 472/97, i giudici della suprema corte di cassazione (Cass. 13.7.2017 n. 17264) hanno affermato che quest'ultimo risponde delle somme dovute per le violazioni di natura tributaria commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento del ramo di azienda o dell'azienda, e nei due precedenti, nonché per quelle oggetto di contestazione nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, pure in mancanza del certificato dei carichi pendenti. In relazione al co. 3 del citato art. 14, che consente al cessionario di richiedere il rilascio di un certificato dei carichi pendenti con effetto liberatorio, i giudici ritengono che tale norma sia di favore al contribuente in quanto focalizzata sul dovere dell'Agenzia a rilasciare la certificazione e non sull'obbligo per il cessionario a richiederla. Conseguentemente, anche se il certificato non viene richiesto permangono le limitazioni alla responsabilità richiamate. La pronuncia in parola si pone, pertanto, in senso contrario rispetto al precedente orientamento espresso dalla stessa Corte (Cass. 14.3.2014 n. 5979).
Categorie:Giurisprudenza
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