18 settembre 2017

Chiarimenti in materia di prestazioni occasionali

Memory n. 261 del 18.09.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la legge di conversione, n. 96 del 21.06.2017 del DL n. 50 del 24.04.2017, il legislatore ha introdotto una nuova disciplina del lavoro occasionale “sostitutiva” del lavoro accessorio. Il nuovo istituto, introdotto con l’articolo 54 bis, ricalca le previgenti disposizioni in materia di lavoro accessorio con alcuni correttivi: coloro che fruiscono delle prestazioni di lavoro dovranno innanzitutto registrarsi su un apposito portale, acquistare un libretto di famiglia prefinanziato (per le prestazioni domestiche, assistenziali e di istruzione), stipulare un contratto di prestazione occasionale (per le prestazioni rese nell’ambito di imprese e professioni), comunicare all’INPS l’inizio della prestazione. Vengono, inoltre, definite le seguenti soglie: i) per il prestatore, 5.000 euro annui massimi di prestazioni occasionali; ii) per l’utilizzatore, 5.000 euro massimi di prestazioni occasionali; iii) per le prestazioni complessivamente rese tra i medesimi soggetti, 2.500 euro annui massimi. Vengono introdotte alcune rilevanti esclusioni anche con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto: non possono, infatti, accedervi i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, oltre ai lavoratori del settore edile (e affini), nell’ambito di lavori in appalto e nel settore agricolo (salvo alcune eccezioni relative a giovani fino a 25 anni, disoccupati, titolari di prestazioni integrative del reddito o pensione di vecchiaia / invalidità). Si rileva, inoltre: i) la possibilità delle amministrazioni pubbliche di accedere all’istituto con riferimento a manifestazioni culturali, lavori di emergenza, solidarietà e progetti speciali rivolti a categorie in stato di povertà; ii) viene previsto un ampliamento delle soglie nel caso di ricorso all’istituto da parte di giovani, disoccupati, pensionati e titolari di trattamenti integrativi del reddito. Si segnala che: i) con circolare n. 5 del 09.08.2017 INL ha fornito numerosi chiarimenti relativamente all’applicazione dell’istituto, con particolare riferimento alla trasformazione del rapporto in lavoro subordinato (nel caso di superamento della soglia o instaurazione di un rapporto occasionale a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro subordinato); ii) con nota n. 7427 del 21.08.2017 INL ha fornito specifiche in relazione alla determinazione del quantum delle sanzioni previste per le comunicazioni, non rileva il numero di lavoratori ma solamente le giornate di infrazione dell’obbligo.
Categorie:Lavoro
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