23 marzo 2017

Chiarite le modalità per ravvedere gli F.24 a zero

Memory n. 90 del 23.03.2017 a cura di Franca Recenti

Il contribuente può compensare i crediti fiscali e contributivi di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di crediti compensati, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni (c.d. "F24 a zero"). Con la recente risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni applicabili in relazione all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per l’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. Preliminarmente, viene precisato che l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione (cioè il c.d. modello F24 "a zero") è sanzionata con una pena fissa di 100,00 euro (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97). Tale sanzione è ridotta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Il contribuente può, tuttavia, regolare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato l’ammontare del credito, le somme compensate, e versando la sanzione in misura ridotta. Conseguentemente, se il ravvedimento (che si concretizza nel pagamento della sanzione ridotta e nella presentazione tardiva del modello F24) avviene: i) entro cinque giorni lavorativi dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (50 euro/9); ii) decorsi cinque giorni lavorativi dalla violazione ma entro 90 giorni, bisogna pagare una sanzione di 11,11 euro (100 euro/9); iii) entro un anno dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 12,50 euro (100 euro/8); iv) entro due anni dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 14,29 euro (100 euro/7); v) oltre due anni dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 16,67 euro (100 euro/6); vi) quando la violazione è stata già constatata mediante verbale ai sensi dell’art. 24 della L. 4/29, bisogna pagare una sanzione di 20 euro (100 euro/5). In merito al termine finale per il ravvedimento, occorre riferirsi all'anno dalla commessa violazione e non al termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.
Categorie:Ravvedimento
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