27 settembre 2016

CIGS anche in caso di fallimento con esercizio provvisorio e concordato con continuità aziendale

Memory n. 262 del 27.09.2016 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con il D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015 sono state riformate le tutele del lavoratore nelle ipotesi di crisi aziendali, situazioni congiunturali di mercato sfavorevoli, ed altre circostanze negative per l’ordinario svolgimento dell’attività economica. Il Ministero del lavoro, in attuazione di tale disciplina, è intervenuto recentemente con decreto 25.03.2016 al fine di specificare le modalità con cui gli interventi possono essere prorogati nell’ipotesi di cessione dell’attività. Ora, con la circolare n. 24 del 26.07.2016 il Ministero dell’Economia ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti circa l’applicabilità dell’istituto nelle ipotesi di fallimento con esercizio provvisorio e concordato con continuità aziendale, chiarendo che nella prima ipotesi l’intervento di integrazione è ammesso qualora: i) il Giudice o l’autorità autorizzi l’esercizio provvisorio per favorire la cessione dell’attività; ii) nel programma di liquidazione siano specificate le concrete ragioni che rendono plausibile la cessione; iii) il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulla cessione. Con riferimento all’ipotesi di concordato, invece, l’intervento è ammesso nell’ipotesi di cessione o conferimento con trasferimento dei lavoratori. Tali chiarimenti hanno integrato quanto chiarito dal Ministero con la precedente circolare n. 1 del 22.01.2016.
Categorie:Lavoro
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