24 novembre 2017
Contenuto letterale della fattura: se troppo generica detraibilità iva preclusa
Memory n. 342 del 24.11.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca
Secondo quanto recentemente precisato dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. 6.10.2017 n.23384), non è detraibile l'IVA afferente a una fattura di acquisto se la descrizione in essa indicata è generica e la documentazione a supporto dell'operazione è altrettanto generica e, comunque, non sufficiente per dimostrare la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi acquistati. La Corte di Cassazione ha ribadito, fra l'altro, che: i) la normativa UE impone l'indicazione in fattura dell'entità e della natura dei servizi forniti, nonché della data di effettuazione o di ultimazione della prestazione di servizi; ii) l'Amministrazione finanziaria, tuttavia, deve considerare anche le informazioni complementari fornite dal soggetto passivo e non limitarsi ad esaminare la sola fattura. Come osservato in dottrina, questa rappresenta una delle poche pronunce della Suprema Corte che tratta direttamente la questione della genericità delle fatture ai fini IVA. In questa prospettiva, la posizione di legittimità è conforme a quanto affermato anche in dottrina, laddove si è sostenuto che l’Amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetti formalmente i requisiti previsti dall’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72, qualora essa disponga dei documenti accessori e delle informazioni di qualsiasi tipo, fornite dal contribuente, per accertare che i requisiti sostanziali per l’esercizio di tale diritto sono stati nel caso specifico soddisfatti (cfr. Norma di comportamento AIDC n. 199).
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