7 novembre 2017

Corretta applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art.14 del D.Lgs n.81/2008

Memory n. 319 del 07.11.2017 a cura di Umberto Ranucci - Coordinatore Aree Vigilanza ITL Frosinone

L’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n.106/2009, prevede che, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro (ora dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) può adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri: (i) l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oggetto di accertamento; (ii) gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Due sono gli elementi che contraddistinguono il provvedimento di sospensione: la natura cautelare e la discrezionalità. La natura cautelare del provvedimento de quo si evince dal “fine” che la norma si prefigge cioè garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Con riguardo a tale elemento va altresì sottolineato che il provvedimento di sospensione, oltre alle evidenti finalità cautelari, ha anche una componente sanzionatoria, stante la ulteriore finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare al posizione lavorativa dei dipendenti in nero (Tar Piemonte, sez. II, sent. n.1164/2016). Per quanto attiene invece al carattere discrezionale della sospensione, questo emerge dalla lettura della disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente dall’espressione ivi contenuta “gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale”. In merito va precisato che nel caso di specie la “discrezionalità”, che investe entrambi le ipotesi di adozione del provvedimento (impiego di lavoratori in “nero” e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche), è molto ristretta, nel senso che quel “possono” va inteso come un “devono” adottare il provvedimento di cui trattasi ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo i casi particolari in cui si ravvisa l’opportunità di non adottarlo al fine di evitare di creare un rischio maggiore rispetto a quello che si vuole eliminare. Va poi evidenziato che il provvedimento non va adottato laddove l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nei cantieri ovvero di terzi (si pensi ad esempio alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi). Non è inoltre opportuno adottare il provvedimento in commento allorquando il medesimo venga a compromettere il regolare funzionamento di un’attività di pubblico servizio (es. trasporti pubblici) oppure rechi gravi danni ad impianti o attrezzature (es. attività a ciclo continuo) ovvero a beni (es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali). E’ infine esclusa l’applicabilità della sospensione di attività nelle ipotesi di “microimpresa”. In proposito va rammentato che il comma 11 bis del richiamato art. 14 pone un vero e proprio limite all’adozione del provvedimento di sospensione, stabilendo che il provvedimento in questione non si applica nell’ipotesi in cui il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dall’impresa. In tal caso tuttavia il personale ispettivo dovrà comunque procedere all’allontanamento del lavoratore sino a quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione. Nelle pagine che seguono verranno esaminati i presupposti del provvedimento di sospensione e chiariti alcuni aspetti legati alla corretta applicazione di detto provvedimento, attraverso una serie di FAQ allegate alla nota INL _ DCVIG prot. n.5546 del 20/06/2017, che costituiscono pertanto indicazioni vincolanti per il personale ispettivo.
Categorie:Lavoro
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