13 luglio 2017

Credito d'imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture alberghiere: novità del DL 50/2017 convertito

Memory n. 216 del 13.07.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 10 del DL 83/2014 riconosce, previa presentazione di apposita istanza, un credito d'imposta alle imprese alberghiere per le spese sostenute dal 2014 al 2018 per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Le disposizioni attuative sono state previste dal DM 7.5.2015. Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data dell'1.1.2012. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, sono inclusi tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definite dalla L. 20.2.2006 n. 96 e dalle norme regionali vigenti (art. 1 co. 4 - 7 della L. 232/2016). Il credito d'imposta di cui trattasi è riconosciuto per le spese relative a: i) interventi di "ristrutturazione edilizia", vale a dire gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione in senso stretto; ii) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; iii) interventi di incremento dell'efficienza energetica; iv) ulteriori interventi (es. acquisto di mobili e arredi). Con riferimento a quest’ultimo intervento, l’art. 10 co. 7 del DL 83/2014, come modificato dall’art. 12-bis del DL 50/2017 convertito, dispone che il credito d’imposta è riconosciuto per le spese relative a ulteriori interventi (comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo) a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo. Pertanto, rispetto alla previgente versione della norma: i) viene eliminato il limite costituito da una quota (pari al 10%) delle risorse stanziate per il credito di imposta in parola destinabili a spese relative ad ulteriori interventi; ii) viene eliminato il vincolo per cui tali acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere; iii) non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo (non più il secondo periodo).
Categorie:Crediti d'imposta
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