31 ottobre 2014

Decadenza agevolazione prima casa per mancato trasferimento nei 18 mesi: il punto della Giurisprudenza

Memory n. 294 del 31.10.2014 a cura di Franca Recenti

Un contribuente può decadere dall’agevolazione prima casa, ai fini delle imposte d’atto (disciplina modificata come noto a decorrere dal 01.01.2014) allorquando lo stesso non trasferisca entro 18 mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa. Tale causa di decadenza è stata oggetto, nel corso del corrente periodo d’imposta, di interessanti pronunce giurisprudenziali della Suprema corte di cassazione: i) con sentenza dello scorso 5.9.2014 n. 18770, i giudici hanno precisato che non si realizza la decadenza dall'agevolazione prima casa, goduta in relazione ad un determinato acquisto immobiliare, nel caso in cui il contribuente, pur avendo presentato domanda di trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile nel termine di 18 mesi previsto dalla legge, non ottenga il perfezionamento del "cambio" di residenza, a causa del mancato rilascio del certificato di abitabilità, imputabile al costruttore-venditore. In tal caso, infatti, si verifica un'ipotesi di forza maggiore non imputabile all'acquirente; ii) con sentenza 11.9.2014 n. 19247, la suprema corte di Cassazione ha chiarito, invece, che configura "forza maggiore", idonea ad impedire la decadenza dall'agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato, il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, dovuto agli smottamenti subiti dall'area di sedime, causati da abbondanti piogge cadute successivamente all'acquisto. Rammentiamo, infine, che, sull’argomento in trattazione, con la risoluzione n.105/E del ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: i) se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente, che non può rispettare l’impegno assunto, può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile; ii) se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa. A seconda della scelta operata dal contribuente, sono previsti particolari adempimenti che, nel contesto del presente contributo, verranno meglio illustrati.
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