31 maggio 2016

Dichiarazione IMU entro il prossimo 30.06.2016 per gli immobili merce ultimati nel 2015

Memory n. 161 del 31.05.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, per poter beneficiare dell’esenzione da IMU, a partire dal 2014 (e dello sgravio dal pagamento del saldo IMU 2013) sugli immobili invenduti delle imprese di costruzione è necessario che gli immobili in parola: i) siano classificati in bilancio quali fabbricati “invenduti” tra le Rimanenze; ii) non devono essere in ogni caso locati o utilizzati dalla medesima impresa costruttrice. Ulteriore condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Sul punto, va osservato che: i) la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”; ii) l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui le variazioni intervenute non sono immediatamente conoscibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (istruzioni alla dichiarazione IMU). Pertanto, dovranno, presentare la dichiarazione IMU 2015 (entro il 30.6.2016): i) le imprese che hanno ultimato la costruzione/ristrutturazione di “immobili merce” nel corso del 2015; ii) le imprese che nell’ultima dichiarazione IMU presentata (2014 o 2013) hanno indicato immobili che nel 2015 non risultano più avere le caratteristiche per poter usufruire dell’esenzione (si pensi all’ immobile che è stato concesso in locazione oppure è stato utilizzato quale bene strumentale) e qualora la variazione non risulti dalla banca dati catastale. Si rammenta, infine, che i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione, sebbene siano esonerati dall’Imu, a decorrere dall’1.1.2016, sono assoggettati al pagamento della Tasi, in virtù di quanto prescritto dalla Legge di stabilità 2016: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.
Categorie:IMU
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