17 novembre 2017

Diritto di consultazione del socio non amministratore esteso ad ogni documento afferente alla gestione

Memory n. 334 del 17.11.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Murca

L’art. 2476, co. 2, del c.c., limitatamente alle società a responsabilità limitata, ha esaltato la sovranità del socio non amministratore attribuendo allo stesso: i) il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali; ii) il diritto di procedere ad un controllo libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Il diritto ispezione e consultazione dei documenti contabili e amministrativi del socio di s.r.l. permane anche quando la società sia tenuta, per legge, alla nomina del collegio sindacale (Cass. pen. 10.11.2016 n. 47307). Il diritto di consultazione della documentazione può prevedere, altresì, la possibilità di estrazione di copia della medesima (senza alcun limite se non quello della buona fede) avvalendosi, se del caso, di un professionista di fiducia. Con riferimento alla documentazione consultabile, il socio che non partecipa all’amministrazione, ha diritto di consultare i libri sociali (es. libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari), ma non solo. Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche se non espressamente previsto dalla normativa codicistica, il diritto alla consultazione deve considerarsi esteso a tutti i documenti afferenti le gestione sociale. Ad esempio, in un recente caso esaminato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano sent. 8.6.2017), i giudici hanno ordinato agli amministratori di una SRL di consegnare immediatamente al socio, mettendoli a disposizione dei professionisti incaricati e consentendone l'estrazione di copia a spese del richiedente, i seguenti documenti: i) gli estratti dei conti correnti sociali per gli anni 2016 e 2017; ii) le fatture e le ricevute emesse nel 2017; ii) i documenti di trasporto relativi agli anni 2016/2017; iii) gli estratti conto della carta di credito aziendale e della carta ricaricabile aziendale per gli anni dal 2015 in avanti; iv) la situazione aggiornata dei mezzi aziendali, con i relativi contratti di leasing o noleggio; v) le copie dei contratti relativi alle commesse anche in corso di esecuzione dal 2015.
Categorie:Giurisprudenza
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