12 settembre 2017

Esclusa da reverse charge la verifica degli impianti di messa a terra

Memory n. 255 del 12.09.2017 a cura di Franca Recenti

L’art. 1, commi 629 e 631, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), introducendo la nuova lettera a-ter), al co. 6, dell'art. 17, del DPR 633/72, ha disposto l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante inversione contabile a nuove fattispecie nell'ambito del settore edile. In buona sostanza, la legge di stabilità 2015 ha esteso l'obbligo di inversione contabile anche alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Sull’argomento è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione dell’11.8.2017 n. 111, precisando che, l'attività di verifica degli impianti di messa a terra da parte di soggetti abilitati, è una prestazione di servizi per la quale l'IVA si applica con il metodo ordinario e non attraverso il meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, purché l'attività prescinda da qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti. Il chiarimento descritto, reso a fronte di un'istanza di interpello, si fonda fra l'altro sulla circostanza che il codice ATECO 2007, al quale la società interpellante ha ricondotto l'attività di verifica (codice 71.20.21 "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi"), non rientra fra quelli indicati dalla medesima Agenzia delle entrate nel contesto di un precedente documento di prassi (C.M. 14/E/2015).
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