24 maggio 2017

Esonero contributivo all’imprenditoria agricola: domanda solo on line

Memory n. 158 del 24.05.2017 a cura di Omar Rigamonti

L'art. 1, co. 344 e 345, della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha previsto in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l'iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Decorsi i primi trentasei mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. Con la circolare n.85/2017, l’INPS ha ora fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito. Si precisa che il requisito della “nuova iscrizione” nella previdenza agricola si intende soddisfatto qualora il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale che si sia iscritto nel corso dell’anno 2017 – o nel 2016, nell’ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone svantaggiate – non sia già stato iscritto e successivamente cancellato nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio. Per quanto riguarda la misura e la durata dell’esonero contributivo (pari al 100% per i primi 36 mesi di attività, al 66% per gli ulteriori 12 mesi nonché al 50% per gli ulteriori 12 mesi), l’INPS chiarisce che lo sgravio interessa la quota IVS e il contributo addizionale per il finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti ex art. 17 della L. 160/75, mentre sono esclusi i contributi di maternità e i premi INAIL. L’esonero trova applicazione in tutti i casi a partire dal 1° gennaio 2017. Sotto il profilo operativo, nella circolare n. 85/2017 si precisa che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali – una volta iscritti alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente attribuzione del Codice Azienda – possono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo, utilizzando il Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli alla sezione “Comunicazione bidirezionale – Invio comunicazione” e selezionando gli appositi moduli di istanza.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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