6 novembre 2017

Estensione temporale dell’iper ammortamento e recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 318 del 06.11.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La Legge di conversione del DL 91/2017 (c.d. Decreto sud), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2017, ha disposto la proroga al 30.9.2018 (in luogo del previgente 30.6.2018) del termine per l'effettuazione degli investimenti ai fini dell' “iper-ammortamento a condizione che, entro la data del 31.12.2017: i) il relativo ordine risulti accettato dal venditore; ii) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Si evidenzia che l’estensione del termine al 30.9.2018, riguarda soltanto l’iper-ammortamento e non anche il super-ammortamento, per il quale resta, invece, ferma la data del 30.6.2018. Con riferimento alla suddetta proroga, sono pervenute all’Agenzia delle Entrate numerose richieste di chiarimenti che riguardano la possibilità di fruire della maggiorazione nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite un contratto di leasing. In risposta a tali richieste, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione Agenzia Entrate 24.10.2017 n. 132) ha chiarito che, anche nel caso in cui il contribuente decidesse di modificare le modalità di effettuazione dell’investimento (da acquisto a titolo definitivo ad acquisizione tramite leasing), deve essere ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 5.3). In particolare, viene chiarito che: i) qualora il contribuente decidesse (successivamente all’ordine di acquisto) di effettuare l’investimento agevolato con lo strumento del leasing, egli potrà legittimamente compensare l'acconto a suo tempo versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing e conseguentemente potrà fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha comunque effettuato un ordine accettato dal fornitore e versato ad esso un acconto almeno pari al 20%; ii) qualora il contribuente richiedesse, invece, la restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, con l’impegno della società di leasing di concedere in locazione finanziaria il bene all'investitore, pagando per intero il fornitore medesimo, il contribuente potrà, ugualmente, fruire della maggiorazione a condizione che, in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing, il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
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