28 febbraio 2018

Frodi carosello e diritto alla detrazione dell’IVA

Memory n. 60 del 28.02.2018 a cura di Franca Recenti

Secondo l’orientamento comunitario ormai consolidato, il diritto a detrarre l’IVA assolta sugli acquisti dal cessionario non può essere sindacato dall’amministrazione per il solo fatto che la fattura ricevuta sia stata emessa da un soggetto inesistente (o che risulta impossibile da identificare), a meno che non venga dimostrato che il cessionario sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che la cessione “contestata” dall’ufficio si iscriveva nell’ambito di una serie di operazioni “soggettivamente inesistenti” messe in atto dal fornitore: spetta, infatti, soltanto all'Amministrazione tributaria l’onere di provare, sulla base di elementi oggettivi, che il cessionario era consapevole di essere coinvolto nella frode, senza però esigere che quest’ultimo effettui delle verifiche (che non gli competono) in riferimento al fornitore, vale a dire se quest’ultimo aveva tenuto una regolare contabilità ed eseguito gli adempimenti fiscali, ovvero disponeva della proprietà dei beni ceduti. La Guardia di Finanza, nel corso di Telefisco 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'onere probatorio in capo agli acquirenti coinvolti in frodi IVA e, in particolare, sul contenuto della buona fede. Secondo la giurisprudenza, il contribuente deve provare che, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, sarebbe stato impossibile scoprire la frode (Cass. SS.UU. 12.9.2017 n. 21105). In altre parole, l'operatore deve adottare tutte le misure per assicurarsi che l'operazione non comporti una propria partecipazione all'evasione. In ogni caso, la Guardia di Finanza, operando anche come polizia giudiziaria, può ricorrere agli strumenti di cui dispone in base al codice di procedura penale quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche.
Categorie:Iva
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6