19 gennaio 2018

Gestione separata INPS ex L. 335/1995: il punto sulle aliquote contributive dal 2018

Memory n. 16 del 19.01.2018 a cura della Redazione

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, introdotta dalla L. 8.8.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Tale provvedimento, all'art. 2, co. 26, stabilisce che a decorrere dall'1.1.1996, siano tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i soggetti: i) che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ex co. 1 dell'art. 53 del TUIR; ii) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori dei redditi assimilati ex lett. c bis), co. 1 dell'art. 50 del TUIR (ad esempio, amministratori e sindaci di società); iii) incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11.6.1971 n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Nel prosieguo del presente contributo verranno illustrate le aliquote contributive applicabili dal 2018 nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, tenendo conto dell’ulteriore incremento stabilito dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche. In particolare, vengono riepilogate: i) le aliquote applicabili nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati; ii) le aliquote applicabili nei confronti dei soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati; iii) le modalità di ripartizione dell’onere contributivo. Le precedenti aliquote contributive rimangono applicabili in relazione ai compensi: i) corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e agli altri lavoratori i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente; ii) relativi al 2017, se corrisposti fino al 12.1.2018 (compreso).
Categorie:Contributi Previdenziali
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