27 ottobre 2016

I contratti di solidarietà dopo i correttivi al Jobs Act

Memory n. 297 del 27.10.2016 a cura di Riccardo Malvestiti

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015 e del successivo D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 gli istituti dei contratti di solidarietà (sia difensivi che espansivi) sono stati oggetto di una profonda riforma. Per quanto concerne i contratti difensivi, viene prevista la stipula di un contratto collettivo aziendale tra l’impresa e le associazioni sindacali al fine di individuare gli esuberi di personale: per evitare licenziamenti, si procederà alla riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori (nel limite individuale del 70% per l’intero periodo di durata del contratto). I lavoratori interessati dalla riduzione oraria possono beneficiare di un’integrazione salariale completamente armonizzata con la normativa in materia di CIGS. Spetterà quindi loro un’integrazione pari all’80% della retribuzione persa entro i massimali individuati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 e dalla circolare INPS n. 48/2016. Al contrario, i contratti di solidarietà espansivi prevedono una riduzione oraria in funzione della stipula di nuovi rapporti a tempo indeterminato: in questo caso viene concesso al datore di lavoro un contributo pari al 15% calcolato sulla retribuzione lorda dei nuovi assunti stabilita dal CCNL (ridotto progressivamente fino al 5%). Con i correttivi apportati dal D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 viene ora prevista la possibilità, per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi (o che siano stipulati entro il 31 dicembre 2015) di trasformarsi in “espansivi”, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario non sia superiore a quella già concordata. Qui, l’accordo sindacale che, necessariamente, dovrà essere sottoscritto, dovrà prevedere, per i lavoratori in forza, il consolidamento dell’orario frutto della precedente riduzione.
Categorie:Lavoro
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