24 ottobre 2014

Il commercio di prodotti agricoli su aree pubbliche impone l’iscrizione alla CCIAA anche per l’imprenditore agricolo in regime di esonero IVA

Memory n. 286 del 24.10.2014 a cura di Omar Rigamonti

Con la recente risoluzione n. 77217/2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito la propria interpretazione in merito all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese in capo all’imprenditore agricolo che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000,00 euro all'anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli). Il parere in esame si è reso necessario al fine di rispondere ad un imprenditore agricolo che riteneva di non essere obbligato all’iscrizione presso la sezione speciale del Registro in quanto presentava un fatturato annuo inferiore ai 7.000,00 euro come previsto dall’art. 2 comma 3 della Legge n.77/1997 che dispone la non obbligatorietà dell’iscrizione nel Registro delle imprese da parte dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o che prevedano di realizzare un volume di affari non superiore appunto a 7.000,00 euro. In risposta al suddetto quesito, il Ministero interpellato ha precisato che: i) l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, dispone l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel Registro delle imprese; ii) l’esenzione facoltativa prevista agli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 77/1977, non può essere applicata nel caso di vendita su aree pubbliche.
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