3 luglio 2018

Il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP: esclusione per i medici al ricorrere di determinate condizioni

Memory n. 193 del 03.07.2018 a cura della Redazione

Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Con specifico riferimento alle società e agli enti, l'art. 2 del DLgs. 446/97 dispone che l'attività esercitata costituisce in ogni caso presupposto di imposta, prescindendo dal requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito assume, invece, rilevanza con riguardo agli esercenti arti e professioni: in mancanza di autonoma organizzazione, infatti, le attività di lavoro autonomo non rientrano nell'ambito applicativo dell'IRAP, mentre l'accertamento degli elementi di organizzazione è una questione di mero fatto. L'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 446/97, inserito dall’art. 1 co. 125 della legge di stabilità 2016, stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti: i) l'ammontare del reddito realizzato; ii) le spese direttamente connesse all'attività svolta. In pratica, una volta che sia soddisfatta la suddetta condizione quantitativa, ai fini dell'esclusione da IRAP nessun rilievo assumono l'ammontare del reddito realizzato con attività diverse da quella svolta in convenzione (purché non superiore al 25% di quello complessivo) e quello delle spese sostenute per produrlo. Alcuni di tali principi sembrano essere stati ripresi (pur in assenza di uno specifico rimando) dall'ordinanza della Cassazione 10916/2018, secondo la quale non sono soggetti ad IRAP i proventi che un medico (nello specifico, radiologo) percepisce per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie delle quali non è responsabile.
Categorie:Irap
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