27 marzo 2015

Imposta di registro: cessione del contratto di leasing e chiarimenti delle Entrate

Memory n. 100 del 27.03.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha introdotto nell'ambito della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'articolo 8-bis, al fine di prevedere l'assoggettamento ad imposta di registro, nella misura, del 4 per cento, degli "Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto". La nota I all'articolo in parola prevede che "per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto". In tale contesto, l'Associazione Italiana Leasing (Assilea) ha formulato apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in merito: i) ai soggetti obbligati in solido al pagamento di detta imposta di registro; ii) all’applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale del 4% anche nelle ipotesi in cui la sostituzione dell'utilizzatore avvenga per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria (conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni, ovvero cessioni di azienda). Con riferimento al primo quesito, relativo alla corretta individuazione dei soggetti obbligati in solido al pagamento dell'imposta per la registrazione di un atto di cessione di un contratto di leasing, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è sostanzialmente concorde a quella assunta dell’ente interpellante, ovvero che resta esclusa la solidarietà passiva in capo alla società di leasing. Con riferimento al secondo quesito, relativo all'applicabilità dell'imposta di registro del 4 per cento nel caso in cui il cambiamento dell'utilizzatore avvenga per effetto di operazioni di riorganizzazioni societarie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, al ricorrere di tale circostanza, debba prevalere la disciplina in materia di atti societari, di cui all'articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e all'articolo 23 del TUR in caso di cessione di azienda. In particolare, nel caso di trasferimento del contratto di leasing nell’ambito di un contratto di cessione d’azienda, l’Agenzia delle Entrate precisa che deve essere applicata: i) l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 8-bis della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nel caso in cui per i singoli beni siano stati previsti corrispettivi distinti; ii) l'aliquota più elevata prevista per i beni e i diritti compresi nel compendio aziendale ceduto, in caso di mancata previsione di corrispettivi distinti.
Categorie:Imposta di registro
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