9 novembre 2017

Impresa familiare: tassazione per trasparenza anche per il convivente di fatto

Memory n. 324 del 09.11.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà, relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) è intervenuta, tra l’altro, sulla disciplina dell’impresa familiare: i) estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile (mediante il rinvio contenuto nell’art. 1 comma 13 all’intero Capo VI del Titolo VI del libro primo del c.c. ); ii) introducendo nel codice civile l’art. 230-ter, rubricato “Diritti del convivente”, recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente more uxorio. Con la risoluzione 26.10.2017 n. 134/E, l'Agenzia delle Entrate ha esteso i principi generali previsti dall'art. 5 co. 4 del TUIR per l'impresa familiare anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente. Il regime dell'impresa familiare è regolato dall'art. 5 co. 4 del TUIR, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c.. La citata norma stabilisce che tali redditi siano imputati, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Nonostante l'art. 5 co. 4 del TUIR richiami solo l'art. 230-bis c.c. e non anche l'art. 230-ter, inserito dalla L. 20.5.2016 n. 76 (che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente), il riferimento alla "partecipazione agli utili dell'impresa familiare" spettanti al convivente contenuto nell'art. 230-ter consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'art. 5 del TUIR. Pertanto, il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.
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