22 giugno 2018

L’imposta di registro dell’1% sulle locazioni di fabbricati imponibili IVA non è contraria al diritto Ue

Memory n. 183 del 22.06.2018 a cura di Franca Recenti

La locazione di fabbricati strumentali costituisce, in linea di principio, operazione esente, ancorché sia espressamente riconosciuta a tutti i locatori (soggetti passivi IVA) la facoltà di esprimere in atto l’opzione per l’imponibilità IVA, a norma dell’art. 10, co. 1, n. 8 del DPR 633/72. Conseguentemente, la locazione di fabbricati strumentali risulta essere: i) esente IVA se il locatore non esprime, nel contratto, l’opzione per l’imponibilità; ii) imponibile ad IVA se il locatore esprime, nel contratto, l’opzione per l’imponibilità. Secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 10, co. 1, n. 8 del DPR 633/72, l’opzione per l’imponibilità IVA delle locazioni deve essere “espressamente manifestata” nell'atto di locazione ed è vincolante per tutta la durata del contratto: è possibile, però, modificare il regime IVA applicato al contratto di locazione allorquando, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo nella qualità di locatore. Al ricorrere di tale circostanza, il nuovo locatore può modificare il regime IVA applicato al contratto, utilizzando il modello “Opzione per l'imponibilità IVA dei contratti di locazione”, approvato con provv. Agenzia Entrate 29.7.2013 n.9249222. Ai fini delle imposte di registro, invece, le locazioni di fabbricati strumentali, poste in essere da soggetti IVA, in deroga al principio di alternatività IVA/registro, scontano anche l'imposta di registro in misura proporzionale (1 per cento) indipendentemente dal regime IVA di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta. La legittimità della disciplina in argomento (deroga principio “alternatività Iva/Registro” per le locazioni di fabbricati strumentali poste in essere da un soggetto passivo Iva) è stata messa in discussione dalla giurisprudenza di merito, poiché ritenuta in contrasto con l’art. 401 della Dir. 2006/112/CE, ove vieta di introdurre o di mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposta sul giro di affari. Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia causa C-549/16 del 12 ottobre 2017) secondo cui la disciplina italiana dell’imposizione indiretta dei contratti di locazione di immobili commerciali, che prevede come detto l’applicazione sia dell’IVA che dell’imposta di registro dell’1% sulle locazioni imponibili, non è contraria al diritto comunitario, in considerazione del fatto che l’imposta di registro non può essere assimilata ad un imposta sul volume d’affari, in quanto l’imposta d’atto non trova applicazione generalizzata a tutte le operazioni dello Stato, bensì colpisce uno specifico e circoscritto numero di operazioni.
Categorie:Imposta di registro  –  Iva
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