19 ottobre 2017

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e l’istituto del ravvedimento operoso

Memory n. 299 del 19.10.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA: i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; ii) oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate (R.M. 28.7.2017 n. 104), l'invio della comunicazione "correttiva" (in caso di comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata) si rende necessario laddove si intenda regolarizzare la violazione anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al medesimo anno. L'obbligo di invio viene meno, invece, qualora il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione: i) direttamente nell'ambito della dichiarazione IVA annuale; ii) ovvero successivamente alla presentazione di quest'ultima. Per l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M. 104/E/2017), in quanto la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso. A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è ridotta da a 1/9 a 1/5. Il ravvedimento si applica: i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza; ii) sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza. La suddetta sanzione, ridotta dall’applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo: 8911.
Categorie:Iva
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