23 marzo 2017

La comunicazione delle operazioni legate al turismo relative al 2016

Memory n. 89 del 23.03.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 3, co, da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44) ha previsto una soglia più elevata di utilizzo di denaro contante da parte di determinate persone fisiche straniere che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo: per tali acquisti, infatti, il limite previsto dall'art. 49, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (pari ad euro 3.000,00 a decorrere dall’1.1.2016) è aumentato ad Euro 15.000. La deroga al limite dei pagamenti in denaro contante è applicabile a condizione che il cedente del bene o il prestatore di servizio provveda a: i) inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare; ii) identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto); iii) acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano; iv) versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un "operatore finanziario" (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva). A fronte della deroga sopra commentata, per espressa previsione normativa, i soggetti che beneficiano del regime in parola sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti (legate al turismo) effettuate nel 2016: i) di importo unitario non inferiore ad Euro 3.000,00 ma inferiori ad Euro 15.000; ii) utilizzando il modello polivalente (di cui Provvedimento 2.8.2013, n. 94908); iii) rispettando le medesime scadenze per l’invio dello spesometro, vale a dire 10 Aprile 2017 per i soggetti in liquidazione IVA mensile, ovvero 20 Aprile 2017 per tutti gli altri soggetti. E’ bene sottolineare che l’adempimento non è stato interessato dalle semplificazioni (in materia di adempimenti) introdotte dal DL 193/2016 che, a decorrere dall’1.1.2017, ha abrogato, tra gli altri adempimenti, lo spesometro annuale (il quale risulta ancora dovuto per le operazioni relativa al 2016), a fronte dell’introduzione dello spesometro trimestrale. Conseguentemente, la comunicazione delle operazioni legate al turismo sarà dovuta anche per le annualità future.
Categorie:Adempimenti
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