14 settembre 2017

La disciplina dell’impresa sociale ed i chiarimenti della relazione illustrativa

Memory n. 259 del 14.09.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017 (in vigore dal 20.07.2017) ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova disciplina dell’impresa sociale, con cui vengono delineati ex novo i presupposti, le condizioni, l’ambito di applicazione, gli oneri e gli incentivi collegati a questo particolare istituto. Lo status di impresa sociale, in particolare, riguarda tutti gli operatori che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che coinvolge particolari categorie di soggetti quali lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora (viene previsto un rapporto percentuale rispetto al numero di dipendenti occupati). Con riferimento all’acquisizione dello status di impresa sociale, la relazione illustrativa ha specificato che: i) per le ipotesi ordinarie, è necessario il rispetto dei requisiti previsti dalla specifica disciplina; ii) per gli enti religiosi riconosciuti sono previste peculiari modalità di riconoscimento (emissione di un regolamento di recepimento dei requisiti di legge, individuazione di un patrimonio destinato contabilmente separato); iii) le cooperative sociali ed i loro consorzi si considerano automaticamente imprese sociali (legge n. 381/1991). Si segnala, inoltre, che per l’acquisizione dello status è necessario lo svolgimento prevalente di una delle attività previste dal D.Lgs. n. 112/2017 fatta eccezione per le imprese di inclusione lavorativa (in tal caso il carattere sociale dell’impresa è rappresentato dall’inclusione di persone svantaggiate nel mondo del lavoro). La relazione illustrativa specifica che, nel caso in cui l’impresa abbia prodotto utili derivanti da attività diversa da quella principale (nel limite del 30% dei ricavi), gli stessi sono soggetti a detassazione nelle medesime ipotesi previste per l’attività principale.
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