14 luglio 2017

La disciplina delle locazioni brevi

Memory n. 218 del 14.07.2017 a cura della Redazione

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96 individua una nuova e specifica categoria di locazioni, definite “locazioni brevi”, cui sono assimilati i contratti di “locazione” stipulati dal comodatario ed i contratti di sublocazione aventi le medesime caratteristiche. Secondo la definizione fornita dalla norma, si tratta dei contratti di locazione: i) di immobili ad uso abitativo; ii) di durata non superiore a 30 giorni; iii) inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Per espressa disposizione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, bensì anche i contratti di locazione stipulati tramite: i) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare; ii) soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. La nuova norma prevede, in relazione alla locazioni brevi ed ai contratti ad esse assimilati: i) alcune disposizioni relative alla cedolare secca; ii) specifici obblighi di comunicazione e ritenuta in capo agli “intermediari” che risultino coinvolti dell’operazione; ii) nonché alcune disposizioni in relazione all’imposta di soggiorno. Con il provvedimento 12.7.2017 n. 132395, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dando attuazione all'art. 4 co. 6 del DL 50/2017, ha individuato le modalità con cui gli "intermediari" debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi. Si rammenta, inoltre, che la ritenuta va operata all'atto del pagamento e, poi, versata all'Agenzia, entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il codice tributo “1919”, denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, da utilizzare tramite modello F24 (risoluzione Agenzia delle entrate n. 88 del 5.7.2017).
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