24 aprile 2018

La fruizione dell’iper-ammortamento decorre dall’acquisizione della perizia giurata

Memory n. 120 del 24.04.2018 a cura di Omar Rigamonti

Ai sensi dell’art. 1, comma 11 della L. 232/2016, per la fruizione dell’iper-ammortamento l’impresa è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Con la recente risoluzione n. 27/E del 9.4.2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l'acquisizione della perizia giurata in un periodo d'imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'iper-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Pertanto, la fruizione dell'agevolazione inizia dal periodo d'imposta in cui la perizia viene acquisita. Ad esempio, per un bene "4.0" acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l'impresa potrà fruire dell'iper-ammortamento a partire dal periodo d'imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super-ammortamento.
Categorie:Varie
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
23 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA