24 aprile 2014

La Maxi sanzione sul lavoro irregolare

Memory n. 127 del 24.04.2014 a cura di Riccardo Malvestiti

Nel caso di utilizzo di lavoratori subordinati non denunciati tramite comunicazione obbligatoria è prevista l’applicazione della c.d. “maxisanzione”, che consiste in una sanzione pecuniaria con una componente fissa ed una variabile (sulla base dei giorni lavorativi). Nei casi più gravi, inoltre, viene disposta la sospensione dell’attività aziendale (qualora i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 20% dei lavoratori regolari). Con il DL n. 145/2013, come noto, è stato previsto l’inasprimento delle sanzioni sul lavoro sommerso nella misura del 30%, che ora ammontano (nell’ipotesi di occultamento totale del rapporto) i) da 1.950 a 15.600 euro per la parte fissa, e ii) 195 euro al giorno per la parte variabile. Le disposizioni contenute nel DL n.145/2013, inoltre, hanno previsto l’eliminazione della possibilità di definire la sanzione attraverso ottemperanza alla procedura di diffida: ad oggi l’unico istituto deflattivo consiste nella possibilità di pagare l’importo della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione dell’irregolarità. Si deve ricordare che la sanzione in materia di lavoro sommerso non riguarda tutte le forme di lavoro: ne rimangono esclusi i lavoratori parasubordinati, le collaborazioni occasionali, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari e i lavoratori autonomi. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina dell’istituto, con particolare riguardo alle modalità di definizione agevolata delle sanzioni e alle ipotesi attenuate di applicazione della maxisanzione.
Categorie:Lavoro
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