28 luglio 2014

La sospensione feriale dei termini

Memory n. 210 del 28.07.2014 a cura di Riccardo Malvestiti

L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 applicabile anche al procedimento tributario, dispone che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione”. Pertanto, durante questi 45 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti etc…) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale. Si segnala da subito che la sospensione non riguarda: i) i termini di notifica degli atti impositivi; ii) i termini decadenziali previsti per il rimborso delle imposte; iii) i termini per il versamento delle imposte; iv) i termini previsti per le richieste di autotutela. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina dell’istituto della sospensione feriale dei termini, con particolare riguardo alle modifiche apportate dalla legge n. 147/2013 alla procedura di reclamo e mediazione.
Categorie:Accertamento
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