25 gennaio 2012
Lavoratori di prima occupazione e deducibilità dei contributi destinati alle forme di previdenza complementare
Memory n. 34 del 25.01.2012 a cura di Mauro Muraca
L’Amministrazione Finanziaria ( R.M. n. 131 del 27 dicembre 2011) ha fornito ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.2007 ( data di entrata in vigore del DLgs. 5.12.2005 n. 252) le istruzioni operative per portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza complementare, un plafond contributivo maturato nei primi 5 anni di iscrizione ai fondi. Infatti, come previsto in generale dalla normativa vigente, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di e 5.164,57, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non potrebbe essere riportato in avanti e utilizzato nei successivi periodi di imposta. Tuttavia, a questo principio vi è un'eccezione prevista dal co. 6 dell'art. 8 del DLgs. 252/2005, secondo cui ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 è consentito utilizzare, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme previdenziali, un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582.29 euro annui e fino ad esaurimento del plafond, il quale, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,57 euro. In altri termini, per questi lavoratori il quantum deducibile a partire dal sesto anno di contribuzione aumenta ad Euro 7.746,86.
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