13 novembre 2017

Lavoro agile: i chiarimenti INAIL

Memory n. 327 del 13.11.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

In data 13.06.2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 la legge n. 81 del 22.05.2017, meglio conosciuta come “Jobs Act” degli autonomi. Tra le novità di maggiore interesse in materia lavoro, la positivizzazione del “lavoro agile”, ovvero una forma / modalità di esecuzione di un contratto di lavoro subordinato che consente ai lavoratori dipendenti di svolgere le prestazioni seguendo un’articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi di lavoro. Segnalando da subito che il contratto di lavoro agile costituisce una forma opzionale di esecuzione del rapporto di lavoro, evidenziamo che: i) il trattamento retributivo spettante al lavoratore è il medesimo di coloro che svolgono le mansioni all’interno dell’azienda; ii) l’accordo relativo alle modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto; iii) come per tutti i rapporti di lavoro subordinato, l’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato; iv) l’accordo deve prevedere le modalità di controllo delle prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali. L’INAIL, con la circolare n. 48 del 02.11.2017 ha fornito alcune precisazioni relativamente all’istituto. In materia di obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, viene specificato che le modalità di esecuzione del rapporto non incidono sulla classificazione tariffaria della prestazione lavorativa. Allo stesso modo, non essendovi differenze retributive con gli altri lavoratori, ai lavoratori “agili” si applicheranno le retribuzioni imponibili utilizzate ordinariamente. La tutela INAIL si estende anche agli infortuni avvenuti in occasione del lavoro durante gli spostamenti e ai c.d. “rischi elettrici” connessi con l’uso di macchine di ufficio (viene sempre escluso il rischio elettivo). Viene, inoltre, precisato che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile dovrà essere comunicata tramite il modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro a partire dal 15.11.2017 (una volta sottoscritto l’accordo).
Categorie:Lavoro
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