6 settembre 2017

Lavoro intermittente: legittimo il licenziamento al compimento del 25esimo anno di età

Memory n. 248 del 06.09.2017 a cura di Omar Rigamonti

Come noto, il rapporto di lavoro intermittente rappresenta una particolare tipologia contrattuale in forza del quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Può essere stipulato in relazione a esigenze individuate dai contratti collettivi ovvero, a prescindere dalle previsioni collettive, nei confronti di soggetti con particolari requisiti di età. Nella prima versione i lavoratori dovevano avere meno di 25 o più di 45 anni e oggi, in forza di quanto previsto dal DLgs. 81/2015, il contratto può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, o con più di 55 anni. Risolvendo la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 19.7.2017 causa C-143/16, ha affermato che il datore di lavoro può essere autorizzato: i) a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e; ii) a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, quando tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari. La maggiore libertà nell'utilizzo di tale contratto con i soggetti di cui si tratta è, infatti, finalizzata a favorire l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro, incentivando le aziende ad assorbire maggiormente la domanda di primo impiego di questi ultimi, mediante l'utilizzo di un appetibile strumento poco vincolante e meno costoso rispetto al contratto ordinario. Essa risulta, dunque, in linea con le citate disposizioni comunitarie, le quali ammettono la previsione di una disparità di trattamento in materia lavorativa laddove detta previsione persegua una finalità legittima di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità risultino appropriati e necessari.
Categorie:Lavoro
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