21 gennaio 2014

Le novità in materia di leasing e le osservazioni di Assilea

Memory n. 21 del 21.01.2014 a cura di Edoardo Martini

Per effetto delle novità apportate dalla legge di stabilità per il 2014, a decorrere dai contratti di locazione finanziaria stipulati dall’1.1.2014, è stato ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il “monte canoni” totale ( si veda nostra Daily News n.4 del 8 gennaio 2014). In particolare: i) per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare” a 1/2 del suddetto periodo; ii) per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare”, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo “fisso” di 12 anni; iii) per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni. Recentemente, l’Assilea (circolare n. 2/2014 del 09.01.2014) ha esaminato organicamente le modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei leasing ad opera della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Uno dei chiarimenti principali attiene al fatto che, l'eventuale novazione, intervenuta successivamente all'1.1.2014, di contratti di leasing immobiliare, originariamente stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), determina la cessazione dei medesimi e la stipula di un nuovo contratto di leasing finanziario che soggiace alla nuova disciplina. Tale aspetto diviene particolarmente interessante per i leasing degli immobili dei professionisti, per i quali la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare, disciplinata dall’art. 54 del TUIR, era stata introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2007 ma, per effetto di una disposizione transitoria (art. 1, comma 335 della L. 296/2006), era riconosciuta ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 1° gennaio 2010 vigeva, infatti, un regime di indeducibilità assoluta dei relativi canoni. Ne consegue che, l’eventuale novazione del contratto, ove realizzabile, potrebbe consentire la deducibilità nell’ambito del lavoro autonomo dell’immobile oggetto di un precedente contratto.
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