22 settembre 2017

Le nuove modalità di calcolo dell’agevolazione ACE

Memory n. 267 del 22.09.2017 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto l’agevolazione ACE (introdotta con il DL n. 201/2011) consente ai contribuenti di portare in deduzione una quota delle variazioni nel capitale proprio. Secondo quanto originariamente previsto, i contribuenti (società, enti e stabili organizzazioni) avrebbero potuto dedurre una quota pari al 4,5% dell’aumento del capitale proprio al netto degli eventuali decrementi. Con la legge di Bilancio per il 2017 il legislatore ha apportato una rilevante modifica all’istituto, riducendo il beneficio fiscale ma ampliandolo nell’ambito soggettivo. In particolare, viene previsto che: i) l’importo dell’agevolazione si attesta dopo il periodo di sperimentazione a 2,7%; ii) l’agevolazione è applicabile anche nei confronti di persone fisiche e società di persone (in contabilità ordinaria). Con il successivo art. 7 DL n. 50/2017 sono state apportate alcune nuove modifiche all’incentivo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo e all’aliquota applicabile. Ora, con il DM del 03.08.2017: i) sono stati definiti gli effetti delle modifiche apportate in materia di composizione e struttura del bilancio dai soggetti che adottano i nuovi principi contabili; ii) modalità di calcolo dell’agevolazione per le persone fisiche e le società di persone (a seguito delle menzionate modifiche della legge n. 232/2016); iii) introduzione di norme specifiche relative alla gestione delle eccedenze e sterilizzazione della base ACE.
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