15 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018: l’abuso del diritto “assorbe” l’art. 20 TUR

Memory n. 9 del 15.01.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. Come noto, infatti, la norma (dai limiti decisamente imprecisi) ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta relativamente alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR viene integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro. Alla luce di tali modifiche non sarà più possibile, per l’Agenzia delle Entrate, rettificare gli atti di conferimento di immobili e aziende seguiti da cessione se non facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto (con tutte le tutele collegate, assenti nell’articolo 20 TUR). Segnaliamo che, alla luce di quanto chiarito dalla relazione illustrativa, la norma ha portata chiarificatrice ma non è stata indicata espressamente quale norma interpretativa: sussistono dubbi, quindi, circa la sua possibile applicazione retroattiva salvo il caso in cui venga riconosciuto il carattere procedurale della norma. Viene quindi posto fine al contrasto rilevato anche in sede dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 25.07.2017 in occasione del quale l’Amministrazione Finanziaria, in materia di imposte di registro, ha ritenuto l’operazione non valutabile in termini di abuso del diritto, relegando qualsiasi effetto di riqualificazione del negozio nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR. In occasione di tale intervento chiarificatore si era riproposta, senza apparente soluzione, l’applicazione della doppia previsione a fronte del quale un atto di cessione perfettamente legittimo in termini di imposte sui redditi potrebbe essere invece sanzionato / rettificato in materia di imposta di registro.
Categorie:Accertamento
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